I principali obiettivi/competenze dell’ATER sono i seguenti (ART. 7, comma 1) Legge Regionale n. 39/2017):

  1. Attuare interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata mediante l’acquisto, la costruzione e il recupero di abitazioni e di immobili di pertinenza anche attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano, utilizzando le risorse finanziarie proprie o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici;
  2. Progettare programmi complessi, tra cui quelli integrati, di recupero urbano, di riqualificazione urbana e di rigenerazione urbana;
  3. Progettare ed eseguire opere di edilizia nonché opere infrastrutturali e di urbanizzazione a servizio della residenza, per conto di enti pubblici;
  4. Eseguire opere di interesse pubblico con particolare riferimento all’edilizia scolastica, universitaria, sociale, culturale ed alla sicurezza;
  5. Svolgere attività per nuove costruzioni e per il recupero del patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia residenziale pubblica;
  6. Gestire il patrimonio proprio e di altri enti pubblici comunque realizzato, acquisito o conferito a qualunque titolo, nonché a svolgere ogni altra attività di edilizia residenziale pubblica rientrante nei fini istituzionali e conforme alla normativa statale e regionale;
  7. Stipulare convenzioni con gli enti locali e con altri operatori di settore per la progettazione e l’esecuzione delle azioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f);
  8. Svolgere attività di consulenza ed assistenza tecnica a favore di operatori pubblici e privati;
  9. Intervenire, previa autorizzazione della Giunta regionale, con fini calmieratori sul mercato edilizio, mediante l’utilizzazione di risorse proprie non vincolate ad altri scopi istituzionali, realizzando abitazioni allo scopo di locarle o venderle a prezzi economicamente competitivi;
  10. Formulare proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica;
  11. Assegnare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà;
  12. Applicare le sanzioni amministrative previste dalla presente legge secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni, per gli alloggi in proprietà.