NOTIZIE UTILI PER GLI INQUILINI DI ALLOGGI ERP - L.R. 39/2017
OSPITALITÀ TEMPORANEA FINO A 30 GIORNI (ART. 40 DELLA L.R. 39/2017)
L'ospitalità temporanea di persone non appartenenti al nucleo familiare è consentita per un periodo non superiore a trenta giorni; a tali fini l'assegnatario o un componente del nucleo familiare comunica (COMPILANDO L’ALLEGATO MODULO), decorse settantadue ore dall'arrivo, la presenza di persone non appartenenti al nucleo familiare.
La mancata comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 150,00 per ciascun ospite non dichiarato.
OSPITALITÀ TEMPORANEA SUPERIORE A 30 GIORNI, SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE DELL’ENTE PROPRIETARIO DELL’ALLOGGIO (ART. 40 DELLA L.R. 39/2017 E ART. 17 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2018)
Qualora l’assegnatario intenda ospitare una persona non appartenente al nucleo familiare per un periodo superiore ai trenta giorni, anche non consecutivi nell’arco dell’anno solare, presenta istanza all’ente proprietario o delegato prima che l’ospitalità abbia inizio.
L’ente proprietario o delegato entro 30 giorni autorizza l’ospitalità previa verifica dell’assenza di morosità o dell’assenza di condizioni di sovra utilizzo dell’alloggio come definite dall’articolo 10.
L’ospitalità è ammessa esclusivamente per un periodo non superiore a due anni, eventualmente prorogabili se l’ospitalità è finalizzata a scopi di assistenza, anche prestata sulla base di un rapporto, fino al secondo grado, di parentela o affinità, o giustificata da altro valido motivo.
L’ente proprietario o l'ente delegato provvede ad integrare il canone di locazione con un’indennità di occupazione annua pari al 5% del reddito complessivo annuo lordo della persona ospitata, derivante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, con un minimo di 40 euro mensili.
L’ente proprietario o delegato può procedere alla revoca del provvedimento di ospitalità temporanea per gravi e giustificati motivi.
La persona ospitata non acquista la qualifica di assegnatario né alcun diritto al subentro.
Se l’Ente proprietario o l’ente delegato accerta la presenza di un soggetto non autorizzato, diffida l’assegnatario ad allontanare il soggetto entro 15 giorni, decorsi i quali, ferma restando l'applicazione dell'indennità di occupazione:
a) si applica una sanzione amministrativa pecuniaria mensile da un minimo di euro 258,00 ad un massimo di euro 516,00;
b) si configura una ipotesi di cessione parziale dell'alloggio che comporta la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera d).
COABITAZIONE – PERSONE CHE PRESTANO ATTIVITA’ LAVORATIVA DI ASSISTENZA (ART. 40 DELLA L.R. 39/2017 E ART. 17 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2018)
È ammessa la coabitazione di persone terze rispetto al nucleo familiare assegnatario che prestino attività lavorativa di assistenza a componenti del medesimo nucleo familiare purché legate allo stesso da rapporti di lavoro o di impiego.
La coabitazione è autorizzata dall'ente proprietario o delegato, entro 30 giorni dalla trasmissione della richiesta da parte dell’assegnatario completa di adeguata documentazione relativa al rapporto di lavoro o di impiego, previa verifica di assenza di morosità o di assenza delle condizioni di sovra utilizzo dell’alloggio come definite dall’articolo 10.
La coabitazione non comporta inserimento ad alcun titolo nel nucleo familiare dell'assegnatario e, pertanto, non produce effetti al fine del subentro o dell'applicazione dell'indennità di occupazione.
Il venir meno della necessità di assistenza o del rapporto di lavoro o impiego deve essere comunicato all'ente proprietario o delegato e comporta la cessazione della coabitazione nonché l’allontanamento dall’alloggio del soggetto terzo.
AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE (ART. 14 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2018)
L'ampliamento del nucleo familiare titolare dell'assegnazione, al di fuori degli accrescimenti naturali, deve essere autorizzato dall'ente proprietario o dall'ente delegato, previa presentazione di apposita domanda da parte dell'assegnatario (UTILIZZANDO L’ALLEGATO MODULO).
Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, l'ente proprietario o l'ente delegato accerta per il nuovo componente il possesso dei requisiti di cui all'articolo 25, comma 2, lett. b), c), d) e f) della legge regionale.
L'ampliamento del nucleo familiare è possibile per i soggetti di cui all'articolo 26 della legge regionale nonché per le seguenti ipotesi:
a) affido di minore;
b) rientro per riconciliazione nel nucleo familiare del coniuge o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 36 della legge 76/2016, dell'assegnatario, già componenti del nucleo medesimo, che abbiano abbandonato l'alloggio;
c) rientro nel nucleo familiare del figlio che abbia abbandonato l'alloggio.
L'ampliamento del nucleo familiare costituisce, per il nuovo componente autorizzato, diritto ad un eventuale subentro con relativa applicazione della normativa per la gestione degli alloggi secondo quanto previsto dall'articolo 16 e comporta l'adeguamento del canone sulla base dell'ISEE-ERP del nuovo nucleo familiare di cui all'articolo 7. A tal fine entro 60 giorni dall'autorizzazione di cui al comma 1, l'assegnatario provvede a rendere disponibile la dichiarazione ISEE del nucleo familiare ampliato. In caso di mancata disponibilità del nuovo ISEE si applica l'indennità di cui all'articolo 17, comma 12.
In caso di diniego all'ampliamento, l'ente proprietario o l'ente gestore intima all'assegnatario il ripristino entro 30 giorni della situazione di regolare conduzione dell'alloggio.